Il cd. Decreto Agricoltura ha modificato la normativa sull’installazione di impianti fotovoltaici nei terreni agricoli, prevedendo regole restrittive per il fotovoltaico con moduli collocati a terra. La legge di conversione del decreto ha confermato le sue norme, precisandole in alcuni casi. Approfondiamo il reale funzionamento del testo e chiariamo il suo significato pratico per quanto riguarda l’installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici.

1. Il fotovoltaico a terra nel Decreto Agricoltura convertito in legge

La Legge 12 luglio 2024, n. 101/2024, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, ha convertito in legge con modificazioni il cd. Decreto Agricoltura1, che prevede importanti novità in materia di fotovoltaico.

L'articolo 5 del decreto ha stabilito infatti limitazioni all'installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, intervenendo sul testo del Decreto Legislativo 199/2021, che attua nel nostro Paese la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Il Decreto Agricoltura ha introdotto una nuova disposizione nell’art. 20 del D.lgs. 199/2021, che vieta l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici e stabilisce che l'installazione del fotovoltaico a terra in aree agricole sia limitata alle “aree idonee”2.

In sostanza, la norma limita a specifici casi la possibilità di installare nuovi impianti fotovoltaici con pannelli a terra. La disposizione in esame, introdotta con il decreto, ha suscitato molte discussioni e interrogativi tra i ministeri coinvolti e tra gli attori del settore del fotovoltaico. Dal canto suo, la legge di conversione ha permesso di chiarire e specificare alcuni aspetti ritenuti non sufficientemente chiari. 

Nel corso della discussione della legge di conversione del decreto, la norma come inizialmente formulata all’art. 5 del Decreto ha subito infatti alcune modifiche. La principale concerne la precisazione riguardo alle aree considerate idonee per l’installazione del fotovoltaico a terra, attraverso l’aggiunta in tale elenco delle cave già oggetto di ripristino ambientale e di quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate e delle discariche o dei lotti di discarica chiusi o ripristinati. 

In virtù di questa modifica, l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone agricole è ora consentita, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della legge:

  • nelle aree ove risultano già installati impianti della stessa fonte di energia, limitatamente ad interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti già installati, sempre che ciò non comporti un incremento dell'area occupata dall’impianto fotovoltaico3
  • in cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o in porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, comprese le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi o ripristinati4
  • in siti ed impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali5
  • in siti ed impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori6, fatte salve in ogni caso le verifiche tecniche necessarie ad opera dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)7
  • in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio8 (che concerne i beni culturali), nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché nelle aree classificate agricole che rientrano in un perimetro i cui punti distino non oltre 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; e nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza che non superi i 300 metri9.

1D.L. n. 63/2024.

2Si tratta del comma 1-bis dell'articolo 20 del D.lgs. 199/2021.

3Art. 20, comma 8, lett. a), D.lgs. 199/2021 e art. 5, comma 1, L. 101/2024.

4Art. 20, comma 8, lett. c) D.lgs. 199/2021 e art. 5, comma 1 L. 101/2024.

5Art. 20, comma 8, lett. c-bis) D.lgs. 199/2021.

6Come stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, all’allegato 1.

7Art. 20, comma 8, lett. c-bis.1) D.lgs. 199/2021.

8Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

9Art. 20, comma 8, lett. c-ter), nn. 2 e 3 D.lgs. 199/2021.

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2. Eccezioni rispetto ai nuovi limiti per l’installazione di fotovoltaico a terra

Sono previste alcune eccezioni rispetto all’applicazione di queste regole che limitano l’installazione del fotovoltaico a terra a zone ben determinate. In particolare, le limitazioni all’installazione del fotovoltaico a terra non si applicano:

  • a progetti finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile;
  •  a progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)10,  ovvero a progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. 

Un’altra novità di rilievo prevista con la legge di conversione del Decreto Agricoltura concerne l’esclusione della nuova limitazione all’installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole introdotta con il decreto, per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto (16 maggio 2024) sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie per ottenere i titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse, inclusa la valutazione ambientale, ovvero qualora sia stato rilasciato almeno uno dei titoli richiesti. 

La legge di conversione del decreto interviene anche sui contratti di concessione del diritto di superficie relativi ai terreni nelle aree interessate per l’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili, ivi inclusi i contratti preliminari. La norma stabilisce una durata minima di sei anni per tali accordi, chiarendo anche la procedura per il loro rinnovo. 


10Ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

3. Decreto Agricoltura e agrivoltaico

Tra gli interrogativi suscitati dal Decreto Agricoltura vi è anche l’effettivo ambito di applicazione dei nuovi limiti stabiliti per il fotovoltaico con moduli a terra anche ai sistemi agrivoltaici. 

In proposito, è utile sottolineare che le regole che limitano l’installazione di nuovi sistemi fotovoltaici a terra hanno come fondamento teorico la tutela del suolo, promuovendo la limitazione del suo sfruttamento e la preservazione dei terreni e delle attività di produzione agricola. 

Perciò, la ratio della norma - come peraltro il suo tenore letterale (“impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra”) - porta ad escludere dal suo ambito di applicazione gli impianti agrivoltaici, che non comportano alcun consumo di suolo, dal momento che si contraddistinguono per il montaggio sopraelevato dei pannelli solari, così consentendo il contemporaneo svolgimento delle attività agricole o zootecniche e la produzione di energia elettrica.

In particolare, le norme del decreto (come convertito in legge) non si applicheranno certamente agli impianti agrivoltaici avanzati, contraddistinti per una perfetta integrazione con l’attività agricola, grazie all’uso di moduli fotovoltaici posti ad un’altezza minima di 2,1 metri dal suolo, consentendo la prosecuzione dell’attività agricola al di sotto dei pannelli (e intorno ad essi). 

Gli stessi impianti agrivoltaici cd. classici non dovrebbero considerarsi toccati dalla normativa in esame, poiché anche alla base del loro funzionamento vi è il montaggio sopraelevato dei moduli, al fine di favorire l’uso promiscuo del terreno agricolo, che può essere sfruttato sia per il suo scopo originario che per produrre elettricità. Del resto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che gli elementi distintivi dell’agrifotovoltaico, rispetto al fotovoltaico - il posizionamento più alto dei pali che sorreggono i pannelli e la distanza tra i pali, per consentire il passaggio delle macchine agricole - consentono alla superficie del terreno di restare permeabile, dunque raggiungibile dal sole e dalla pioggia11. In questo modo, il terreno rimane pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola. 


1Consiglio di Stato, sentenza n. 8029 del 20 agosto 2023.

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