1. Introduzione

La Legge di conversione del Decreto Energia1, in vigore dallo scorso 8 febbraio2, promuove azioni di sostegno alle imprese, misure per lo sviluppo delle rinnovabili, per la sicurezza energetica e la decarbonizzazione, nonché infine misure per la ricostruzione nelle zone colpite da alluvioni.Il Capo I del testo di legge concerne le disposizioni in materia di energia, mentre il Capo II si riferisce alle misure per la ricostruzione nei territori colpiti da eccezionali eventi alluvionali e sismici. In questo articolo si affrontano le misure di maggiore interesse in tema di energia, in particolare quelle che interessano il terreno del fotovoltaicoMolte e rilevanti le novità in materia di fotovoltaico, a partire dalla semplificazione dell’iter autorizzativo per l’installazione di nuovi impianti.Numerose le novità introdotte nel testo che ha convertito in legge il Decreto Energia del 9 dicembre 2023, in particolare con riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili. 

2. Proroga dei termini per la costruzione di impianti

La legge prevede termini più ampi per costruire gli impianti che utilizzano fonti di energie rinnovabili (FER)3, estendendo di ulteriori sei mesi la proroga straordinaria dei termini dei permessi di costruire, delle Scia e delle convenzioni urbanistiche, prevista con il Decreto-legge 21/20224

Grazie alla proroga, ad esempio, il termine per la costruzione di impianti fotovoltaici su terreno in edilizia privata passa quindi da ventiquattro a trenta mesi. 

Possono usufruire della proroga i permessi rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024, le Scia presentate e le convenzioni formatesi entro la stessa data. La proroga è applicabile anche a permessi di costruire e Scia che hanno già beneficiato di precedenti proroghe5.

Occorre comunicare al Comune competente gli estremi del titolo edilizio e del termine da prorogare (inizio e/o ultimazione lavori). Inoltre: 

  • i termini non devono essere decorsi al momento della comunicazione;
  • il titolo non deve essere in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio6.

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3. Semplificazioni delle procedure autorizzative per la costruzione di impianti

La legge estende il numero di impianti autorizzabili con Comunicazione di inizio lavori (CIL), Procedura abilitativa semplificata (PAS) e Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), senza necessità di valutazioni ambientali7

Si prevede in particolare che la CIL si applichi anche:

  • nei centri storici (zone A del Piano Regolatore generale);
  • nelle zone dichiarate di notevole interesse pubblico, se l’impianto è su tetto piano e se tale tetto non è realizzato con materiali della tradizione locale e non è visibile dall’esterno e dai punti panoramici;
  • nelle aree di notevole interesse pubblico paesaggistico o di interesse culturale, acquisiti i nulla-osta paesaggistici;
  • agli adeguamenti e potenziamenti della rete esterni alle aree degli edifici;

Il Decreto Energia ha previsto inoltre un’estensione dell’autorizzazione tramite PAS per l’installazione di impianti fotovoltaici:

  • di potenza fino a 20 MW in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, nonché per le relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione;
  • fino a 10 MW, da realizzare nelle aree idonee;

La PAS è applicabile anche:

  • per gli impianti agrivoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, entro 3 km dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
  • per gli impianti flottanti di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, posizionati con modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e bacini idrici (anche in cave dismesse e canali di irrigazione), esclusi i bacini in aree di notevole interesse pubblico, aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000.

La PAS è utilizzabile infine anche per gli impianti di accumulo in aree con impianti FER di potenza inferiore a 300 MW, che non comportino estensione delle aree, né variante agli strumenti urbanistici.È sufficiente la Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) (oltre che per modifiche non sostanziali e installazioni di impianti su tetti) per installare impianti fotovoltaici su terreno in aree idonee di potenza inferiore a 1 MW, non sottoposti a vincoli paesaggistici o culturali e al di fuori delle zone A, per la cui realizzazione non siano previste procedure di esproprio. Perciò, in assenza di vincoli paesaggistici o culturali potranno essere installati impianti fino a 1 MW con semplice comunicazione.


1cd. Decreto energia bis, “disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

2 Legge n. 11/2024, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.

3Art. 4-quater.

4 Decreto-legge 21 marzo 2022, Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, art. 10-septies

5 In particolare, di una proroga ordinaria a norma del Testo Unico Edilizia (art. 15, comma 2 Dpr 380/2001) o di proroghe legate al periodo pandemico (art. 10, c. 4 del D.L. 76/2020, art. 103, c. 2, D.L. 18/2020).

6 Ai sensi del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

7Art. 9 L. n. 11/2024.

4. Accesso ai nuovi incentivi per il fotovoltaico

La legge prevede l'accesso agli incentivi destinati alle FER stabiliti nella legge vigente8 per tutti i tipi di impianti fotovoltaici, secondo le modalità che sono state stabilite dai Ministeri competenti attraverso il D.M. FER X9.

Per quanto riguarda l’accesso agli incentivi per lavori di rifacimento di impianti fotovoltaici esistenti in aree agricole, viene data priorità alla realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie agricola originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva10.

5. AEE Pannelli fotovoltaici incentivati in conto energia

Nel contesto delle attività di monitoraggio che il GSE svolge per assicurare una corretta gestione di raccolta e smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati, viene definita la somma che il GSE trattiene per i costi di copertura di gestione, che ammonta al doppio della somma determinata sulla base dei costi medi di adesione ai sistemi collettivi riconosciuti di gestione dei RAEE11.

6. Fine del servizio di scambio sul posto

A partire dal 1° gennaio 2025, gli impianti fotovoltaici che usufruiscono dello scambio sul posto - tra i principali metodi di promozione del fotovoltaico dal 2005 - dovranno passare ad altre modalità, come quella del ritiro dedicato, che consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato. La dismissione del servizio di scambio sul posto e il passaggio a diverse forme di promozione sarà svolta gradualmente, in base alle regole che saranno previste da ARERA, dando priorità di uscita agli impianti con maggiore potenza ed entrati in esercizio prima. 

7. Incentivi per le Regioni che ospitano Impianti FER

Le Regioni che accolgono nel loro territorio impianti di produzione alimentati da fonti energetiche rinnovabili potranno usufruire di un nuovo fondo, finanziato dai proventi delle aste ETS (Emissions Trading Scheme) secondo appositi criteri definiti nella legge12.

8. Registri ENEA tipologie di moduli fotovoltaici

Al fine di indirizzare gli investimenti sulle tecnologie più performanti e tenuto conto del ruolo centrale del fotovoltaico nell’attuale fase di transizione energetica, il Decreto energia ha istituito un registro per il censimento delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici presenti sul mercato13. Il registro prevede tre sezioni differenti in cui verranno classificati i prodotti:

  • moduli prodotti in Unione europea con efficienza minima a livello di modulo del 21,5%;
  • moduli prodotti in UE con efficienza a livello di cella almeno al 23,5%;
  • moduli prodotti in UE e composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte in UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

9. Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica

A partire dal 1° gennaio 2025 verrà abbandonato il criterio del Prezzo Unico Nazionale (PUN) che sarà sostituito con i prezzi zonali definiti in base all’andamento del mercato all’ingrosso. Per la corretta gestione di questo passaggio, il MASE - sentita l’ARERA - elaborerà specifici criteri di applicazione dei prezzi, nonché un meccanismo di perequazione per assicurare una transizione equa in tutte le zone di mercato.Con riferimento al settore fotovoltaico, la legge non prevede più alcun contributo da parte dei titolari dell’impianto per la produzione di energia, previsto nella normativa previgente. Viene stabilito invece un nuovo meccanismo di aste, allo scopo di incentivarle con la stipula di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il Gse e gli operatori selezionati e la possibilità di partecipare alle aste per gli incentivi anche per tutti gli impianti fotovoltaici su terreno agricolo.


8 Dlgs. N. 199/2021.

9 Artt. 1 e 4-septies della L. 11/2024.

10Art. 4-ter, c. 3.

11 Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

12 Art. 4 L. 11/2024, che prevede che il fondo raccolga fino a 200 milioni di euro annui, dal 2024 al 2032.

13 Art. 12 L. n. 11/2024.

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