Il Decreto FER X del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) stabilisce le modalità per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia. 

FER X, il cui schema è stato condiviso con la Commissione europea, che lo ha approvato il 4 giugno 2024, è destinato a sostituire il precedente Decreto volto alla promozione delle fonti di energia rinnovabili (FER 1)1.

Come FER 1, FER X si basa sui principi sanciti dalla Direttiva UE RED II2 , come recepita in Italia dal D.lgs. 199/20213. Ad esempio, tra i principi fondamentali previsti per i regimi di sostegno delle energie rinnovabili previsti, vi è il rapporto di proporzionalità che deve esistere tra il supporto statale e l’onerosità dell’intervento, per garantirne un’equa remunerazione4.

Il Titolo II del D.lgs. 199/2021 disciplina i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano efficacia, efficienza e semplificazione, perseguendo inoltre l'armonizzazione con altri strumenti con analoga finalità, inclusi quelli previsti dal PNRR. Il D.lgs. 199/2021 prevede5 che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica (MiTE)6 siano definite le modalità per implementare i meccanismi di supporto per i grandi impianti - quelli con potenza superiore a 1 MW e per gli impianti di piccola taglia, di potenza sino a 1 MW7.

In questo quadro, FER X stabilisce le regole applicabili per l’attribuzione degli incentivi per il quinquennio 2024 – 2028, sia agli impianti di piccola taglia che per i grandi impianti.

FER X intende dare impulso a nuove forme di incentivo statale in materia di rinnovabili. Come FER 1, il nuovo testo concerne cinque diversi tipi di energia rinnovabile: impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici e impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione. 

Prima di essere sottoposto al vaglio della Commissione UE8 il testo è stato oggetto di una consultazione pubblica promossa dal MASE, svoltasi tra il 7 agosto e il 25 settembre 2023, allo scopo di condividere con gli attori del mercato delle rinnovabili le logiche alla base dello schema di decreto e raccogliere osservazioni e spunti.

I soggetti che hanno preso parte alla consultazione - prevalentemente grandi imprese operanti nel settore e associazioni di categoria - sono risultati generalmente concordi con l’approccio proposto nella bozza. Tra i principali suggerimenti di modifica, si segnala la richiesta di innalzare le tempistiche per la costruzione degli impianti, formulata dalla maggior parte dei partecipanti. Un’altra proposta ricorrente concerne un’estensione dei tempi anche per la comunicazione della data d’entrata in esercizio dell’impianto. 

FER X: ambito di applicazione e principio di funzionamento

Rientrano nell'ambito di applicazione di FER X, oltre ai nuovi impianti, anche gli interventi di riattivazione di impianti dismessi, di integrale ricostruzione e i potenziamenti di impianti esistenti. Per questi ultimi, l'accesso al meccanismo si limita alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento. Inoltre, sono ammessi anche interventi realizzati su impianti per cui è prevista la sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia elettrica di lungo termine, limitamene alla quota di potenza non coperta da contratto di lungo termine e in funzione della potenza complessiva dell'impianto. La consultazione pubblica ha evidenziato alcune proposte migliorative al riguardo, tra cui anche la richiesta di inserire un esplicito riferimento al fotovoltaico su terreno agricolo. 

In conformità con i principi generali sanciti dal D.lgs. 199/2021, gli incentivi sono erogati dallo Stato attraverso una tariffa - definita prezzo di aggiudicazione - erogata dal GSE sull’energia elettrica prodotta dagli impianti, o sulla quota di tale energia immessa in rete o autoconsumata. 

Casi di cumulo con altre agevolazioni

Lo schema FER X prevede tre casi in cui gli incentivi sono cumulabili:

  • con contributi in conto capitale fino al 40% del costo di investimento, esclusivamente per impianti di nuova costruzione;
  • con fondi di garanzia e di rotazione;
  • con agevolazioni fiscali sotto forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

Per queste specifiche ipotesi, il prezzo di aggiudicazione è rimodulato secondo le modalità indicate nell'Allegato 1.

Contingenti massimi 

Il decreto, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2028, prevede anche dei contingenti massimi per le due categorie di impianti raggiunti i quali lo Stato non erogherà più incentivi. 

Per quelli di piccola taglia, il contingente massimo è di 10 GW9

Per gli impianti grandi, invece, è previsto un limite complessivo di 57,15 GW, così suddiviso:

  • fotovoltaico: 40 GW;
  • eolico: 16,5 GW;
  • idroelettrico: 0,63 GW;
  • gas residui derivanti dai processi di depurazione: 0,02 GW10


1Decreto Ministeriale 4 luglio 2019, c.d. FER 1, Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.

2Direttiva UE n. 2018/2001 sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili.

3Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

4Art. 4, c. 2, art. 5 D.lgs. 199/2021.

5Art. 6 D.lgs. 199/2021.

6sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

7Art. 7 D.lgs. 199/2021.

8Ai sensi della Comunicazione n. 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022 sulla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022

9Nella prima bozza del testo del Decreto, questa soglia era inferiore, essendo previsti 5 GW anziché 10.

10La prima bozza prevedeva numeri più alti per il fotovoltaico (45 GW).

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Modalità di accesso per impianti piccoli e grandi

La distinzione tra impianti di piccola e grande taglia rileva anche per le modalità di accesso agli incentivi. 

Per i piccoli impianti, è previsto l’accesso diretto al meccanismo di supporto11 L’incentivo copre gli impianti per i quali i lavori non siano iniziati prima dell’entrata in vigore del Decreto. Per accedervi, è necessario il rispetto dei requisiti prestazionali e ambientali anche ai fini del principio DNSH (“Do No Significant Harm”) e di quelli previsti per ogni singola fonte di energia rinnovabile nell’Allegato 2, come verranno declinati nelle regole operative che saranno proposte dal GSE entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto FER X. 

Il prezzo di aggiudicazione attribuito ai piccoli impianti corrisponderà con quello di esercizio, come previsto dall’Allegato 1. Per il fotovoltaico, il prezzo previsto è di 85 euro MW/h.

Per gli impianti di grandi dimensioni, invece, l’accesso agli incentivi è legato ad apposite procedure competitive12, bandite due volte l’anno dal GSE13. Per la valida partecipazione alle aste, occorre proporre offerte con una riduzione di almeno il 2% rispetto al prezzo di esercizio previsto all’Allegato 1, con aggiornamento su base mensile per le aste dal 2025 in poi – facendo riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per tener conto dell’inflazione.

Questi i principali requisiti per accedere alle aste:

  • possesso di titolo abilitativo per costruzione ed esercizio dell’impianto, inclusi ove previsti i titoli concessori. In alternativa, è possibile presentare il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto; 
  • rispetto dei requisiti prestazionali e ambientali anche ai fini del principio DNSH, come per i piccoli impianti;
  • dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacità economica e finanziaria del partecipante in relazione al progetto.

Fattori correttivi cumulabili per il fotovoltaico

FER X prevede un’importante novità per gli impianti fotovoltaici, introducendo due fattori correttivi che incidono sul prezzo dell’energia: 

  • un premio addizionale di 27 €/MWh per gli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di eternit o amianto14;
  • un premio addizionale di 10 €/MWh per gli impianti realizzati su coperture di potenza fino a 1 MW

I due premi sono tra loro cumulabili. Così, per un piccolo impianto, il prezzo di aggiudicazione sarà di 85 euro al MW/h per un “classico” impianto fotovoltaico su terreno agricolo; 120 euro al MW/h per impianti montati in sostituzione di eternit o amianto e potrà giungere sino a 130 euro al MWh, se tali impianti verranno inoltre montati su coperture di potenza fino a 1 MW.


11Art. 3, c. 1.

12Art. 3, c. 2.

13Art. 4.

14La prima bozza prevedeva un premio superiore (35€/MWh).

Procedura accelerata per progetti di grandi dimensioni

FER X introduce altresì una procedura per la valutazione accelerata dei progetti superiori ai 10 MW (art. 6), definiti di grandi dimensioni. Chi voglia avvalersene dovrà dichiararlo in sede di richiesta dell’autorizzazione unica15. Il GSE esamina il progetto parallelamente alla richiesta di autorizzazione ed entro 30 giorni dall’emissione dell’autorizzazione rilascia l’idoneità alla richiesta di accesso agli incentivi. A tal punto il proponente può partecipare alla prima gara utile indetta dal GSE ai sensi del Decreto FER X.

Modalità di erogazione dei prezzi di aggiudicazione

I prezzi di aggiudicazione vengono erogati ai soggetti ammessi agli incentivi in base a due diverse modalità16:

  • per progetti di potenza non superiore ai 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando sulla produzione netta immessa in rete il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva.
  • per progetti di potenza superiore, l'elettricità resta nella disponibilità del produttore. Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto. Se la differenza è positiva, eroga un pari corrispettivo sulla produzione netta immessa in rete; in caso contrario, conguaglia o richiede al titolare un corrispettivo pari alla predetta differenza.

15ai sensi del D.lgs. n. 28/2011, che prevede l’autorizzazione unica per impianti a partire dai 10 MW.

16Art. 9.

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