Le regole relative all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra includono importanti definizioni che riguardano le aree considerate idonee per tali impianti. Presentiamo un’analisi delle norme di maggiore interesse, a partire dal concetto di area idonea, fino ai recenti provvedimenti che hanno modificato l’elenco delle aree in cui si può installare il fotovoltaico con moduli installati a terra sul suolo agricolo.
1. Il fotovoltaico a terra: una soluzione pratica ed efficace per la produzione di energia pulita
Nel nostro Paese, il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), nel suo aggiornamento di luglio 2024, prevede l’installazione di 131 GW di nuovi impianti rinnovabili entro il 2030, di cui circa 80 GW coperti da impianti fotovoltaici1. Il PNIEC deriva dal Green Deal proposto dall’Unione europea, un piano ambizioso che include diversi interventi nelle materie legate all’energia e all’inquinamento ambientale e che ha tra i suoi principali obiettivi la riduzione del 55% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990).
Gli impianti fotovoltaici costituiscono una eccellente soluzione per la generazione di energia pulita, consentendo di sfruttare l’energia del sole per ottenere elettricità, evitando sia i costi dei combustibili utilizzati per la generazione di energia secondo metodi tradizionali, così come i costi sociali legati all’inquinamento. Questo è tra i principali motivi per cui il PNIEC promuove la creazione di nuova capacità di generazione da fotovoltaico.
La medesima attenzione alla tutela dell’ambiente ha determinato un recente giro di vite in relazione alle regole applicabili all’installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli installati a terra in aree agricole, con la previsione di norme più restrittive in materia. Tra i principali motivi di questa decisione, si può citare la volontà di preservare il territorio agricolo, da sempre importante nel nostro Paese, sia da un punto di vista naturale e paesaggistico che per l’esistenza di divere colture di pregio. In questo articolo esamineremo un recente provvedimento legislativo in materia di fotovoltaico con moduli installati a terra in aree agricole.
Per definire le aree in cui è vietato installare fotovoltaico a terra, è necessario però, prima di tutto, comprendere il concetto di area idonea e le nozioni collegate.
2. Aree idonee e aree idonee ex lege
Un’area idonea viene definita come “area con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”2. Il concetto risulta fondamentale per determinare l’idoneità di un dato terreno per l’installazione di un impianto per la produzione di energia da fonti di energia rinnovabile (FER) come il fotovoltaico a terra.
Il Decreto legislativo n. 199/2021 richiede la definizione di principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici ed aree idonee all’installazioni di impianti FER e definisce le cd. aree idonee ex lege per il periodo antecedente la definizione di tali principi e criteri.
Le aree idonee ex lege sono così costituite:
- siti in cui siano già stati installati impianti della stessa fonte di energia e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale3;
- aree dei siti oggetto di bonifica4;
- cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.
In questo panorama è intervenuto il cd. Decreto Aree Idonee del 2 luglio 2024, che stabilisce i principi per la definizione delle aree idonee per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti di energia rinnovabile, individuando anche i diversi tipi di aree idonee.
Il Decreto da un lato definisce la ripartizione fra Regioni e Province autonome per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale per il 2030 quanto alla potenza aggiuntiva da fonti rinnovabili. D’altro lato, esso determina principi e criteri omogenei per la determinazione a livello regionale delle superfici ed aree idonee e non.
3. Il fotovoltaico a terra in aree agricole: i nuovi limiti previsti dal Decreto Agricoltura
Questo il quadro in cui si inserisce il cd. Decreto Agricoltura5, convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2024, n. 101/2024.
L'articolo 5 del decreto concerne l'installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree classificate agricole. La norma ha modificato le aree idonee all’installazione di questo tipo di impianti.
Il legislatore ha così introdotto un divieto all’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici, stabilendo che nuovi impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree agricole possano essere installati esclusivamente nelle aree definite, appunto, come “idonee”6.
La legge di conversione del decreto ha introdotto in proposito alcune modifiche rilevanti, consentendo l’installazione di fotovoltaico a terra in cave già oggetto di ripristino ambientale e in quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, oltre che in discariche o lotti di discarica chiusi o ripristinati.
Ai sensi della legge n. 101/2024, l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone agricole è dunque consentita nelle aree seguenti:
- ove siano già installati impianti della stessa fonte di energia, limitatamente ad interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti già installati, sempre che ciò non comporti un incremento dell'area occupata dall’impianto fotovoltaico7;
- cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, comprese le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché discariche o lotti di discarica chiusi o ripristinati8;
- siti ed impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali9;
- siti ed impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori10, salve in ogni caso le verifiche tecniche necessarie ad opera dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)11;
- aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, aree classificate agricole che rientrano in un perimetro i cui punti distino non oltre 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; ed aree adiacenti alla rete autostradale, entro i 300 metri12; Queste aree sono utilizzabili se non risultano vincoli attinenti a beni culturali, ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio13.
Queste limitazioni all’installazione del fotovoltaico a terra non si applicano, tuttavia, in caso di progetti finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile e di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)14, o a progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
Un’altra novità di rilievo prevista con la legge di conversione del Decreto Agricoltura concerne l’esclusione delle nuova limitazione all’installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole per i progetti per cui, alla data di entrata in vigore del decreto (16 maggio 2024) risulti già avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie per ottenere i titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse, inclusa la valutazione ambientale, ovvero qualora sia stato rilasciato almeno uno dei titoli richiesti.
Come si vede, le regole restrittive in tema di nuovi impianti fotovoltaici a terra si concentrano sulla tutela del suolo agricolo, interessata da norme sempre più restrittive, al contrario di quanto avviene riguardo all’installazione di questa tecnologia in aree industriali, che può rivelarsi anch’esso un ottimo investimento, ad esempio per contribuire al fabbisogno energetico del sito interessato, dunque anche ai consumi di energia e ai costi connessi.