1. Aree idonee e aree idonee ex lege

In materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, un’area idonea viene definita dal legislatore italiano come “area con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative1 ”. Si tratta dunque di concetto fondamentale per determinare l’idoneità di un determinato terreno, ai fini dell’installazione di un impianto da fonti di energia rinnovabile (FER).Il Decreto legislativo n. 199/2021 prevede la definizione di principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazioni di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. 

Per il periodo antecedente la definizione di tali principi e criteri - tramite Decreti ministeriali da emanarsi con decreti ministeriali, sentita la Conferenza unificata2 - il D. lgs. 199/2021 prevede le cd. aree idonee ex lege.Le aree idonee ex lege sono così costituite: 

  • siti in cui siano già stati installati impianti della stessa fonte di energia e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale3
  • aree dei siti oggetto di bonifica4
  • cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.

Fino ad oggi, dunque, il concetto di area idonea ex lege risultava fondamentale per verificare l’idoneità di un terreno ai fini dell’installazione di un impianto, come ad esempio un impianto fotovoltaico.


1 Definizione ai sensi dell’art. 2, lett. ggg), Decreto legislativo n. 199/2021 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili).

2 Si tratta della Conferenza unificata istituita dal Dlgs 28 agosto 1997, n. 281. La Conferenza unificata costituisce la sede per l'attuazione dell'intesa inter-istituzionale tra Stato-Regioni ed Enti locali.

3 Per la definizione del carattere non sostanziale delle modifiche, si veda l’art. 5 comma 3 e seguenti, del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

4 Tali aree vengono individuate nel Titolo V, Parte quarta, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambiente).

2. Il Decreto Aree Idonee

Il 2 luglio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. Decreto Aree Idonee, Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che stabilisce i principi per la definizione delle aree idonee per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti di energia rinnovabile, individuando anche i diversi tipi di aree idonee5.

a) Finalità del Decreto Aree Idonee

La finalità del Decreto Aree Idonee è duplice6

a) individuare la ripartizione fra Regioni e Province autonome per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale per il 2030 della potenza aggiuntiva da fonti rinnovabili pari a 80 GW, rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto «Fit for 557», anche alla luce del pacchetto «Repower UE8»; 

b) stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle Regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), in linea con il principio della neutralità tecnologica9

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b) I diversi tipi di aree idonee

Nel rispetto e in applicazione delle finalità del Decreto Aree Idonee, questo prevede che le Regioni, con l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, individuino sul rispettivo territorio quattro diversi tipi di aree

a) superfici e aree idonee, in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse, secondo le disposizioni vigenti10 ;

b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili11

c) superfici e aree ordinarie: diverse da quelle delle lettere a) e b), in queste superfici ed aree si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni; 

d) aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Emerge dunque un aspetto di rilievo: le superfici e le aree idonee (come disciplinate alla lettera a) sopra riprodotta) non costituiscono solo aree in cui è possibile l’installazione di impianti FER (ad es., un impianto agrivoltaico di tipo sperimentale sito su un terreno agricolo in area idonea) bensì anche aree per le quali il percorso autorizzativo risulta più agevole rispetto ad altre, poiché nelle superfici e aree idonee è anche possibile usufruire di un iter autorizzativo di favore, più rapido rispetto a quello ordinario. 

Un altro aspetto di sicuro interesse è costituito poi dal fatto che non solo nelle aree e superfici idonee è possibile installare un impianto FER. Impianti di tal sorta infatti possono essere realizzati anche nelle superfici ed aree definite ordinarie (si veda la lettera c) nell’elenco di cui sopra). Ciò che muterà in tal caso rispetto ad un impianto in area idonea sarà unicamente il regime autorizzativo, che in questo caso sarà quello ordinario, anziché un iter accelerato. Qualora sia possibile scegliere se realizzare un impianto su un terreno sito in area definita idonea ed un altro terreno in area considerata ordinaria, il primo terreno risulterà più vantaggioso in virtu’ dei tempi necessari per la realizzazione dell’impianto, grazie alla maggiore speditezza in fase di autorizzazione.


5 Decreto 21 giugno 2024, Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

6 In attuazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del Decreto legislativo n. 199 del 2021

7 “Fit for 55” è il pacchetto di riforme promulgato dall'Unione europea, incentrato sulla lotta al cambiamento climatico e alla riduzione delle emissioni di gas serra.

8 “RepowerUE” è un piano dell’Unione Europea volto a rafforzare l'autonomia strategica dell'UE nel settore energetico, incentrato sul sostegno alla transizione verso l'energia pulita e sull'unione delle forze per un sistema energetico più resiliente. Il 21 febbraio 2023, il Consiglio UE ha adottato un regolamento modificativo finalizzato all'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nel dispositivo per la ripresa e la resilienza. In base alle norme adottate, gli Stati membri possono aggiungere un nuovo capitolo dedicato al piano REPowerEU ai rispettivi piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PRR) nell'ambito di NextGenerationEU, al fine di finanziare investimenti e riforme chiave che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU.

9 Art. 1, comma 1 del Decreto Aree Idonee.

10 Si veda in particolare l’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, “Procedure Autorizzative Specifiche per le Aree Idonee”

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C) La definizione delle aree idonee a livello regionale e il monitoraggio statale

L’art. 2, comma 1 del Decreto Aree Idonee include una tabella che traccia per ciascuna Regione e Provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell'obiettivo di potenza complessiva con orizzonte 2030. Il secondo comma prevede invece le modalità di calcolo a tal fine applicabili.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono invece le modalità di conseguimento delle finalità stabilite ai sensi dell’art. 1 c. 1 del Decreto, come sopra individuate.

In particolare, le Regioni dovranno definire le aree idonee con propria legge - da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Aree Idonee. In caso di inerzia delle Regioni, lo Stato potrà intervenire definendo le aree in loro vece, in adozione dei poteri sostitutivi dello Stato in materia12.

Il Decreto prevede anche che Regioni e Province autonome possano concludere accordi tra loro per il cd. trasferimento statistico di quantità di potenza da fonti rinnovabili, sempre che tale trasferimento non pregiudichi il conseguimento dell’obiettivo di potenza stabilito per le Regioni o Province interessate.

Infine, ai sensi dell’art. 4 del Decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede al monitoraggio e alla verifica degli adempimenti in carico alle Regioni e Province autonome, con il supporto del Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.a.) e di Ricerca sul sistema energetico (RSE S.p.a.). 


11 Linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico il 10 settembre 2010.

12Come previsti ai sensi dell’art. 41 della Legge 24 dicembre 2012, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.