1. Il divieto di installazione di impianti fotovoltaici nelle aree ad elevato interesse agronomico

Nel corso del 2023, la Giunta della Regione Piemonte è intervenuta nella definizione di regole per l’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole definite di elevato interesse agronomico, attraverso l’emanazione di due diversi provvedimenti.

Il primo è costituito dalla delibera della Giunta Regionale del 31 luglio 20231. Una seconda delibera, che modifica parzialmente quanto previsto nella prima, è stata emessa in data 23 ottobre 20232.

Le delibere della Giunta piemontese pongono il divieto dell’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree ad elevato interesse agronomico.Con riferimento al settore delle energie rinnovabili, si considerano aree ad elevato interesse agronomico le aree agricole3 appartenenti: 

  • agli areali individuati dai disciplinari delle produzioni agricole vegetali a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), ad Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) e Garantita (D.O.C.G.), nonché 
  • ai terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo, costituiti dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella “Carta della capacità d’uso dei suoli del Piemonte”4

In tali aree, in Piemonte è dunque possibile installare solamente impianti di tipo agrivoltaico, ovvero gli impianti che permettono di combinare la produzione di energia elettrica tramite pannelli fotovoltaici con il contemporaneo sfruttamento agricolo del terreno. Le norme in commento risultano coerenti con Il vigente Piano paesaggistico regionale (PPR) del Piemonte, approvato nel 2017 sulla base dell’Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Piemonte5.


1Delibera n. 58-7356 del 31 luglio 2023.

2Delibera n. n. 26-7599 del 23 ottobre 2023.

3 Riconducibili alle aree di cui all'articolo 2 comma 1 lett. E) del d.m. 1444/68 individuate dagli strumenti urbanistici.

4La Carta della capacità d’uso dei suoli del Piemonte è stata adottata con d.g.r. n. 75-1148 del 30 novembre 2010. Essa risulta reperibile sul Geoportale della Regione Piemonte al seguente indirizzo: https://www.geoportale.piemonte.it/cms/

5PPR Piemonte, approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell’Accordo del 14 marzo 2017.

Il PPR Piemonte è uno strumento di tutela e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il PPR include specifiche disposizioni di interesse con riguardo alle aree definite ad elevato interesse agronomico. Per quanto attiene ai territori inseriti all’interno dei disciplinari dei prodotti a denominazione di origine, l’art. 20 delle norme di attuazione del PPR Piemonte, rubricato Aree di elevato interesse agronomico, stabilisce che i piani settoriali e i piani locali prevedano le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine attraverso apposita cartografia, individuando gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da quello agricolo.

Il PPR Piemonte include inoltre nel novero dei luoghi ed elementi identitari i Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, prevedendo tra l’altro che venga assicurata “la conservazione e la valorizzazione degli elementi del paesaggio rurale e naturale”6.

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2. Il contesto di riferimento: le aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici 

Nelle delibere sopra illustrate, il legislatore piemontese fa il punto sulle norme esistenti a livello nazionale in materia di aree idonee per l’installazione di impianti energetici da fotovoltaico.

Come osserva la Giunta nelle delibere in commento, la normativa statale in materia di energia rinnovabile (in particolare il Decreto legislativo n. 199/2021, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) ha rivisitato il quadro normativo in materia senza tuttavia trovare per il momento completa attuazione.

Ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs., infatti:

  • la definizione dei principi per la definizione delle aree idonee è demandata a uno o più decreti interministeriali, da approvare previa intesa in sede di Conferenza unificata7,
  • in base ai principi, spetta alle Regioni la successiva individuazione delle aree idonee, tramite apposite leggi regionali, 
  • nelle more dell’individuazione delle aree idonee, il legislatore nazionale identifica taluni ambiti territoriali idonei in via transitoria ai fini dell’installazione di impianti fotovoltaici (le cd. aree idonee ex lege).

La Giunta regionale sottolinea poi che la disciplina relativa all’installazione di impianti fotovoltaici contenuta nel D.lgs. n. 199/2021 deve trovare contemperamento con le disposizioni del D.lgs. n. 387/2003 (normativa di attuazione della precedente direttiva in materia di energia rinnovabile)8, in particolare per quanto concerne la possibilità di ubicare impianti fotovoltaici anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti9, tenendo conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo. In particolare, la legge fa riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale10.


6Art. 33 del Regolamento attuativo del PPR Piemonte.

7Di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281/1997, Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

8 Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

9 Si veda l’articolo 12, comma 7 del D.lgs. 387/2003.

10 Si vedano di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, artt. 7 e 8; D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 14.

Inoltre, occorre evidenziare che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili promuovono il ruolo delle Regioni nella tutela del patrimonio agroalimentare e nella tutela delle aree di elevato interesse agronomico11.

L’intervento della Giunta regionale piemontese che vieta l’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole considerate ad elevato interesse agronomico ha effettivamente permesso alla Regione di dotarsi di un quadro legislativo completo in materia, in attesa che si completi l’iter legislativo sopra descritto.

Il cd. Decreto Aree Idonee recentemente emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) stabilisce i principi per la definizione delle aree idonee per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti di energia rinnovabile, individuando anche i diversi tipi di aree idonee e stabilendo la ripartizione tra Regioni ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale per il 2030 della potenza aggiuntiva da fonti rinnovabili (80 GW) rispetto al 31 dicembre 202012.

Il Decreto Aree Idonee, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2024, demanda alle Regioni l’emanazione di leggi regionali che stabiliscano le superfici e aree idonee per l’installazione degli impianti, fissando in proposito un termine di 180 giorni a partire dall’entrata in vigore del Decreto.

A tale riguardo, è importante notare che il legislatore piemontese ha dimostrato la piena consapevolezza dell’attuale incompiutezza del panorama legislativo in materia, tuttora in fase di definizione, in virtù dell’iter legislativo sopra descritto. 

Le delibere della Giunta regionale piemontese che hanno vietato l’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree ad elevato interesse agronomico, in base ai criteri descritti nel paragrafo 1, danno atto, in proposito, che tale provvedimento sarà adeguato alle disposizioni ministeriali emanate in attuazione del d.lgs. 199/2021, ivi comprese le regole operative per l’attuazione delle misure di sostegno alla realizzazione di sistemi agrivoltaici.


11Ministero dello sviluppo economico, Decreto 10 settembre 2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

12Decreto 21 giugno 2024, Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

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