Con un provvedimento che tiene conto della recente normativa nazionale, la Regione Lombardia ha specificato i criteri per la definizione delle aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili nel suo territorio. Il provvedimento della Regione riguarda in particolare l’installazione di impianti agrovoltaici in area agricola.

1. Le aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici

Con la delibera di Giunta 2783/2024, la Regione Lombardia ha approvato nuovi indirizzi per l'installazione di impianti agrovoltaici nelle aree agricole, adeguando la legislazione lombarda alla recente normativa nazionale in materia di aree idonee. 

In materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, un’area idonea si definisce come “area con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative1

La definizione è tratta dal Decreto legislativo n. 199/2021, che attua in Italia la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Ai sensi dell’articolo 20 del Decreto 199/2021, la fissazione dei principi per la definizione delle aree idonee è demandata a uno o più decreti interministeriali, da approvare previa intesa in sede di Conferenza unificata2. Il Decreto 199/2021 identifica inoltre taluni ambiti territoriali idonei in via transitoria – nelle more dell’approvazione dei decreti sulle aree idonee - ai fini dell’installazione di impianti fotovoltaici (le cd. aree idonee ex lege)3.

Il cd. Decreto Aree Idonee, emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), stabilisce i principi per la definizione delle aree idonee per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti di energia rinnovabile, individuando anche i diversi tipi di aree idonee e stabilendo la ripartizione tra Regioni, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale per il 2030 della potenza aggiuntiva da fonti rinnovabili (80 GW) rispetto al 31 dicembre 20204.

Il Decreto Aree Idonee, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2024, demanda alle Regioni l’emanazione di leggi regionali che stabiliscano le superfici e aree idonee per l’installazione degli impianti, fissando in proposito un termine di 180 giorni a partire dall’entrata in vigore del Decreto.

Un altro testo di rilievo in questo campo è costituito dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che promuovono il ruolo delle Regioni nella tutela del patrimonio agroalimentare e nella tutela delle aree di elevato interesse agronomico5.


1Art. 2, lett. ggg), D.lgs. n. 199/2021.

2Di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281/1997, Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

3Le aree idonee ex lege comprendono siti in cui siano già stati installati impianti della stessa fonte di energia e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale, aree dei siti oggetto di bonifica, e cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.

4Decreto 21 giugno 2024, Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

5Ministero dello sviluppo economico, Decreto 10 settembre 2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

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2. L’adeguamento della Lombardia alla nuova normativa nazionale

Come le altre Regioni italiane, la Lombardia sta adeguando la propria legislazione alle modifiche intervenute a livello nazionale.

In un primo tempo, la Regione è intervenuta con una delibera, la n. 1949/2024, che limitava l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole, consentendo invece il solo agrovoltaico.

Successivamente, dopo l’entrata in vigore del Decreto Aree Idonee, che come sopra indicato stabilisce i criteri per la definizione di tali aree a livello regionale, la Giunta lombarda ha annullato la delibera 1949, per emanare la delibera 2783, che stabilisce i nuovi indirizzi regionali per l’agrovoltaico.

Parte integrante e sostanziale della nuova delibera è il suo Allegato A, nel quale vengono individuate le diverse tipologie di aree agricole esistenti in Lombardia. Per ognuna di esse, nell’Allegato è previsto quali impianti si possono realizzare, tra agrovoltaico ed agrovoltaico avanzato.

A tal fine, vengono definiti i due concetti, in accordo con la disciplina statale e regionale. 

L’impianto agrovoltaico è definito come “impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione”. Il documento precisa altresì le caratteristiche costruttive di tale impianto ai sensi del PREAC (Programma Regionale Energia Ambiente e Clima della Regione Lombardia)6.

Gli impianti agrovoltaici avanzati sono invece quelli che 

a) adottano soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione; e che 

b) prevedono la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici”.

Come si evince da questa definizione, che riprende quella prevista all’art. 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e ss. mm.7, la principale differenza tra agrovoltaico “semplice” ed avanzato risiede nelle caratteristiche elencate nel punto b), volte ad una efficienza maggiore dell’impianto.


Il PREAC suddivide i territori agricoli lombardi in due macrocategorie:

A) le aree agricole caratterizzate da produzioni alimentari di particolare qualità e tipicità. 

B) le restanti aree agricole.

La categoria A include in particolare i territori delle DOP e IGP relativi ai settori viti-vinicolo, olivicolo, frutticolo, orticolo e mellifero. Le sole aree DOP e IGP non incluse in questa categoria sono quelle relative alla produzione di prodotti lattiero caseari e delle carni lavorate. 

La categoria B risulta suddivisa a sua volta in sottocategorie, che sono le seguenti:

B1) territori destinati a specifici usi del suolo (a partire da risaie, vigneti e frutteti); 

B2) altre aree, contraddistinte da produzione di seminativi. A loro volta, i terreni inclusi in quest’ultima categoria si suddividono come segue: 

  • aree con moderato e basso valore agricolo; 
  • aree con elevato valore agricolo. 

Anzitutto, in Categoria A sono considerati realizzabili sia gli impianti agrovoltaici avanzati che gli impianti agrovoltaici, ai fini della tutela del fondo dagli areali di produzioni DOP e IGP.

Nel provvedimento si evidenzia come le caratteristiche costruttive dei parchi agrovoltaici avanzati (in particolare, i moduli elevati dal suolo e l’interasse tra le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici) e tecnologiche dell’impianto (per l’uso di sistemi di monitoraggio dell’insolazione sulle colture, del risparmio idrico, applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione), garantiscano la piena operatività dei mezzi agricoli in tutte le fasi dell’attività agronomica e di non alterare le caratteristiche dell’ambito geografico di produzione e i caratteri di qualità del prodotto agroalimentare. 

Gli impianti agrovoltaici “classici” sono considerati realizzabili in via secondaria, a condizione che garantiscano la piena operatività dei mezzi agricoli in tutte le fasi dell’attività agronomica. 

Anche nelle aree agricole di categoria B1 e B2 sono considerati realizzabili gli impianti agrovoltaici e gli impianti agrovoltaici avanzati, ai fini del mantenimento della continuità tra attività agricola e generazione elettrica e tenuto conto delle caratteristiche tecnologiche della tipologia di impianto, sopra brevemente illustrate.

Il progetto allegato all’istanza dovrà contenere una relazione agronomica con i contenuti indicati nell’All. A della delibera della Giunta lombarda.

Inoltre, è prevista la redazione di una relazione agronomica avente specifica valenza economica e pedologica con frequenza quinquennale.

La delibera prevede la realizzazione di controlli preventivi a campione delle pratiche presentate in fase di istruttoria, per verificare la coerenza tra quanto dichiarato nel progetto e in fase previsionale di conduzione dell’impianto e lo stato di fatto e la vocazione dei territori. I controlli sono svolti con il supporto delle Strutture Agricoltura, foreste, caccia e pesca della Direzione Agricoltura che affiancano le Autorità competenti al rilascio dei titoli abilitativi.

Infine, la delibera della Regione Lombardia elenca la documentazione richiesta, indicando sia quella da allegare all’istanza che quella da produrre nel corso della vita di esercizio dell’impianto, oltre ai requisiti da valutare ai fini del rilascio del titolo abilitativo e della conduzione dell’impianto.


6Questa la definizione: “un impianto costituito generalmente da strutture reticolari composte da elementi verticali ancorati al terreno mediante plinti di fondazione di ridotta dimensione o plinti avviatati nel terreno ed elementi orizzontali su cui sono montati i moduli fotovoltaici ed eventualmente dotati di un sistema di inseguimento (tracker monoassiale o biassiale) della radiazione solare. La struttura reticolare consente il transito di mezzi agricoli. In alternativa, l’impianto può essere costituito da strutture planari poste in posizione verticale rispetto al terreno sulle quali sono montati moduli fotovoltaici solidali, i moduli fotovoltaici possono avere configurazione bifacciale, in modo da ricevere una maggiore quantità di radiazione solare. Caratteristica essenziale degli impianti agrivoltaici è la necessaria compresenza della produzione energetica con le pratiche agronomiche, anche condotte con mezzi agricoli di dimensioni standard.”

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