Il Decreto legislativo del 25 novembre 2024 prevede il Testo Unico delle Rinnovabili, che include importanti novità riguardo alle procedure amministrative finalizzate alla costruzione di impianti fotovoltaici e di altri impianti da fonti di energia rinnovabile, a partire dalla previsione di tre soli regimi autorizzativi per l’installazione degli impianti.
Il 25 novembre scorso, il Governo ha emanato il decreto legislativo che riordina la Disciplina sulle autorizzazioni per l’installazione di impianti ad energia rinnovabile.1
Il decreto legislativo attua il disposto dell’articolo 26, comma 4, della legge sulla Concorrenza 20212 (n. 118/2022). Si tratta di una delle riforme previste dal PNRR, in particolare da REPowerEU, il capitolo aggiuntivo diventato la settima missione del PNRR.3
Il decreto legislativo che stabilisce il Testo Unico delle Rinnovabili ha quale principale scopo la creazione di una cornice normativa nazionale in relazione alla produzione di energia da fonti di energia rinnovabile (FER), al fine di poter favorire una semplificazione delle procedure amministrative e snellire le procedure per l’installazione e l’esercizio degli impianti di energia da fonti rinnovabili.4
Il provvedimento, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, si compone di 15 articoli.
Di particolare rilievo e di sicuro interesse per tutti i soggetti interessati a nuovi impianti FER risulta l’introduzione di tre regimi amministrativi applicabili per l’installazione degli impianti.
I tre regimi amministrativi previsti per l’installazione degli impianti sono i seguenti: attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica5. Vediamo sinteticamente le caratteristiche dei diversi regimi e i casi ai quali risultano applicabili:
- attività libera: riservata a impianti fotovoltaici fino a 12 MW su coperture esistenti o agrivoltaici fino a 5 MW, a condizione che non interessino aree protette o vincolate6;
- procedura abilitativa semplificata (PAS): si applica a impianti di media grandezza, come quelli superiori a 1 MW, senza che siano necessarie modifiche infrastrutturali o urbanistiche significative7;
- autorizzazione unica: procedura da utilizzare per progetti complessi o con rilevante impatto ambientale. In questo caso è previsto un processo centralizzato, attivando il PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) per quelli più articolati8.
Gli allegati A, B e C del D.lgs. individuano gli interventi realizzabili, secondo i tre diversi regimi.
La scelta di prevedere esclusivamente questi tre regimi autorizzativi ha quale principale scopo quello di garantire celerità e omogeneità dei procedimenti da seguire su tutto il territorio nazionale, senza le differenze a livello regionale che si osservavano fino all’emanazione del nuovo decreto legislativo in esame, nonché la riduzione degli oneri burocratici.
Nel provvedimento, è stabilito un termine di 180 giorni (a contare dal 30 dicembre 2024, data di entrata in vigore del decreto legislativo) in favore delle Regioni e degli Enti locali, per l’adeguamento alle nuove norme. Inoltre, il Testo Unico delle Rinnovabili prevede anche la possibilità di fissare regole volte ad un’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi. Di rilievo la possibilità per Regioni ed Enti locali di operare tale semplificazione anche attraverso un innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi in attività libera e in regime di PAS9.
L’installazione di nuovi impianti e gli altri interventi di cui all'articolo 1 (a partire da quelli per la modifica, il potenziamento e il rifacimento totale o parziale degli stessi impianti) sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 19910. Nel decreto si precisa inoltre che, ai fini dell’ubicazione degli impianti, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8, della legge 5 marzo 2001, n. 57, nonché all’articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 22811.
Il provvedimento introduce anche un capitolo dedicato alle cd. zone di accelerazione, in attuazione della Direttiva UE RED III12. Le zone di accelerazione sono aree “particolarmente adatte alla rapida messa in funzione di impianti” FER, “in virtù del fatto che la diffusione del tipo specifico di energia non dovrebbe avere un impatto ambientale significativo in tali zone”13. prevedendo che entro il 21 maggio 2025 il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) pubblichi una mappatura del territorio nazionale, al fine di individuare il potenziale nazionale e le aree disponibili per l’installazione di impianti FER. In base a tale mappatura del territorio, ciascuna Regione e Provincia autonoma ha l’onere di adottare un piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi. A tal fine, il termine è fissato al 21 febbraio 2026.
Il D.lgs. in commento regola anche il cd. SUER14, Sportello Unico delle Energie Rinnovabili, piattaforma unica digitale progettata allo scopo di centralizzare e digitalizzare le procedure relative alle richieste di autorizzazione per impianti FER, istituita con Decreto Ministeriale 23 ottobre 202415. SUER è gestita dal GSE e volta a semplificare l’iter burocratico, garantendo trasparenza e accessibilità a operatori e amministrazioni pubbliche, al fine di centralizzare le procedure amministrative e la gestione delle autorizzazioni necessarie da parte dei soggetti interessati16.
Il D.lgs. prevede infine anche un apposito sistema sanzionatorio, stabilendo sanzioni amministrative per chi non rispetti le modalità autorizzative previste, agendo senza le necessarie autorizzazioni o in modo difforme rispetto alle norme17.